Sentenza del 08/10/2018 n. 3137/3 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Facoltatività dell’impugnazione del provvedimento di diniego di disapplicazione di norme antielusive

La mancata impugnazione del provvedimento di diniego del Direttore Regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive non impedisce al contribuente di proporre ricorso avverso il successivo avviso di accertamento. La CTR calabrese ha accolto il ricorso in appello del contribuente rifacendosi al principio recentemente esplicitato dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 6466 del 15 marzo 2018 secondo il quale: “il contribuente ha la facoltà non l’onere di impugnare il diniego del Direttore Regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive ex art. 37 bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre, n. 600, atteso che lo stesso non è atto rientrante nelle tipologie elencate dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, ma provvedimento con cui l’Amministrazione porta a conoscenza del contribuente , pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario”. Nel caso in esame i giudici di primo grado, in linea con quanto sostenuto dall’Ufficio avevano, invece, sostenuto l’esistenza di un onere precipuo di impugnazione del provvedimento dell’agenzia delle entrate in capo al contribuente in carenza del quale non risultava più ammissibile l’impugnazione dell’avviso di accertamento.

Testo integrale della sentenza