Sentenza del 27/07/2021 n. 6983/3 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Estinzione del giudizio in caso di adesione alla definizione agevolata

In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio (D.L. n.193 del 2016, art.6, conv. con modif. in Legge n.225 del 2016), quest'ultimo deve essere dichiarato estinto. Lo dicono i giudici della CTR siciliana rifacendosi alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. nn. 24083/2018 e 19651/2020), in base alla quale la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata soltanto quando il contribuente al momento della decisione, oltre ad aver dichiarato di aderire alla definizione agevolata, ha anche provveduto al conseguente integrale pagamento del suo debito. Nel caso di specie, infatti, il contribuente, dopo aver aderito alla definizione agevolata, non aveva provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto, precludendo al giudice di procedere alla declaratoria della cessazione della materia del contendere.

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