Sentenza del 15/06/2015 n. 1101/1 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Esterovestizione: spetta al contribuente di provare l’effettiva sede della società che presenta molteplici elementi di collegamento sul territorio dello Stato

Al fine di contrastare la costituzione di società "esterovestite" al solo scopo di ottenere un livello di tassazione più vantaggioso rispetto a quello previsto dal sistema tributario nazionale, il legislatore è intervenuto sulla materia introducendo norme che prevedono l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente sollevando l'Amministrazione finanziaria dalla necessità di provare l'effettiva sede di società ed enti che hanno svariati e significativi elementi di collegamento col territorio nazionale.

Ciò è stato rilevato dai giudici di Firenze, secondo i quali spetta dunque al contribuente l'onere di dimostrare che esistono elementi di fatto o atti in grado di dimostrare il reale radicamento della direzione effettiva della società nello stato estero.

Testo integrale della sentenza