Sentenza
del 14/12/2016 n. 2194/13 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Esigibilità dei crediti dell’Erario nei confronti dei soci di una società estinta
"Qualora all'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio" (Cass., SSUU, n. 6070, 6071 e 6072 del 12.03.2013). Sulla base del suindicato principio della Corte di Cassazione, la CTR di Firenze ha respinto l'appello dell'ex socio unico e dell'ex amministratore unico di una società volontariamente cancellatasi dal Registro delle imprese e interessata da alcuni accertamenti fiscali effettuati negli anni in cui risultava ancora operativa. Secondo i giudici toscani la cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società ma non l'inibizione per l'Ufficio finanziario di poter accertare la posizione fiscale del contribuente esistente al tempo dei fatti e di notificarla ai vecchi soci ed al liquidatore.
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