Sentenza del 10/04/2019 n. 468/1 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Esenzioni da imposta del verbale di accordo di conciliazione che non supera i 50.000 €

Il verbale di accordo di conciliazione è esente da imposta ipotecaria, catastale e di registro purchè sia nei limiti dell’importo di euro 50.000. In tal senso si è espressa la CTR ligure richiamando l’art. 17 comma 2 del D. Lgs. 28/2010 il quale prevede l’esenzione di tutti gli atti, documenti, e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione, compreso l’accordo, se nel limite di euro 50.000. Innanzitutto i giudici hanno affermato che la norma utilizza in senso atecnico la parola tassa, dovendosi ascrivere ad essa il senso di tributo e quindi il significato più ampio possibile. Inoltre hanno precisato che, superato il limite di euro 50.000, i verbali di accordo sono soggetti alle sole imposte di registro. Nel caso di specie, infatti, un notaio registrava un atto nel quale riproduceva l’accordo di conciliazione per il trasferimento di quote di proprietà di un immobile per il valore di € 43.000 e, avvalendosi delle agevolazioni previste dall'art. 17 del D. Lgs. 28/10, non aveva versato alcun importo, considerando l’atto esente.

Testo integrale della sentenza