Sentenza del 28/06/2016 n. 1743/01 - Comm. Trib. Reg. per l'Emilia-Romagna

Esenzione dall’ICI per i consorzi di bonifica

I consorzi di bonifica, concessionari ex lege di beni demaniali, devono essere inclusi tra i soggetti esenti dal pagamento dell'ICI. E' questa l'innovativa tesi a cui è giunta la CTR di Bologna discostandosi dal giudicato dei primi giudici e disattendendo il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione (Cass. sentenze n. 19053/2014 e 16867/2014).

In primo luogo i giudici emiliani interpretano il secondo comma dell'art. 3 D. Lgs. 504/1992, che assoggetta il concessionario al pagamento del tributo in caso di concessione su aree demaniali, ritenendo che il riferimento al concessionario dei beni demaniali non sia automaticamente inclusivo della figura del concessionario ex lege. Quest'ultimo resta escluso, infatti, dall'ambito di applicazione soggettivo della pretesa tributaria. 

In secondo luogo sostengono la rilevanza pubblicistica delle funzioni affidate ex lege ai consorzi di bonifica. Secondo questa tesi, tra l'altro supportata da recentissima giurisprudenza della suprema corte (Cass. sentenza n. 8770/2016), i consorzi di bonifica, essendo enti dotati di rilevanza pubblicistica, beneficiano a tutti gli effetti dell'esenzione, per questi ultimi prevista, di cui all'art. 7 comma 1, D. Lgs. 504/1992.

Testo integrale della sentenza