Sentenza del 11/10/2016 n. 1171/01 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Esenzione dal contributo unificato per i ricorsi proposti dalle associazioni di protezione ambientale

Le associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente godono dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato per i giudizi dalle stesse promosse, a condizione che agiscano a tutela di interessi collettivi diffusi in materia ambientale.

Lo dicono i giudici di appello della Liguria ribaltando l'esito del giudizio di primo grado. La CTP, infatti, aveva ritenuto esaustivo l'elenco di esenzioni di cui all'art. 27 bis, tab. B) del D.P.R. 642/1972 e, richiamando l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 21522/2013, aveva abbracciato la tesi secondo la quale il termine "atti", di cui al citato art. 27-bis, deve intendersi riferito solo agli atti amministrativi.

I giudici genovesi, in linea con quanto già statuito recentemente dalla CTR Lombardia (sent. n. 987/19/2016), ritengono non applicabile al caso di specie l'interpretazione restrittiva prevista dalla Suprema Corte e, facendo richiamo alla Convenzione di Arhus (ratificata con legge 108/2001 e Direttive 2003/4/CE e 2003/35/CE) affermano che: "negare l'esenzione dal pagamento del contributo unificato per atti quali i ricorsi giurisdizionali finalizzati alla difesa di interessi collettivi e diffusi in materia ambientale, porterebbe ad un evidente contrasto tra il diritto interno e le norme europee di pari rango".

Testo integrale della sentenza