Ordinanza del 30/08/2017 n. 20579/6 - Corte di cassazione

Errore tecnico in caso di comunicazione telematica

È regolare la comunicazione eseguita tramite deposito in cancelleria quando la stessa non è stata consegnata per via telematica a causa di un errore tecnico presso il gestore ricevente. In tal caso, spiega la Corte di Cassazione, la comunicazione è regolarmente avvenuta a norma dell’art. 16 del decreto legge 179/2012 comma 6 che recita “le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di un indirizzo di posta elettronica, che non hanno provveduto a istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria”.

Testo integrale dell'ordinanza