Sentenza del 06/05/2015 n. 809/13 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Emissione di fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti da “società cartiere”

I giudici della CTR di Firenze affermano che i documenti provenienti da una "società cartiera" non costituiscono documenti contabili idonei a provare la legittimità e la correttezza delle detrazioni, al pari del pagamento effettuato dal cessionario nei confronti di una società cartiera.

Nel caso di specie è emerso il duplice intento di abbattere il reddito imponibile da parte delle società utilizzatrici di dette fatture, nonché di coprire acquisti e vendite effettuati sul mercato nero di merci realmente esistenti. Inoltre, i giudici fiorentini hanno affermato che l'esistenza di acquisti e cessioni realmente avvenuti, anche se sul mercato nero, non mina l'attività accertativa dell'Ufficio quando le fatture risultano provenienti da soggetti inesistenti e sono del tutto inattendibili negli importi e nella indicazione dei soggetti tra cui sono realmente avvenute dette operazioni.

Sul punto la sentenza richiama due importanti principi contenuti in due recenti pronunce della Suprema Corte. Il primo (sentenza n. 25141 della Cassazione civile, sezione tributaria del 30 novembre 2009) afferma che i costi che concorrono a formare il reddito d'impresa devono essere certi nell'esistenza ed il loro ammontare determinabile in modo obiettivo. Il secondo (sentenza n. 428 della Cassazione civile, sezione tributaria del 14 gennaio 2015) stabilisce che la dimostrazione della reale fornitura della merce non basterebbe a sanare il fatto che le fatture emesse rimangano comunque false ed irregolari, ma è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione non essendo sufficiente la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti in quanto facilmente falsificabili.

Testo integrale della sentenza