Sentenza del 04/02/2019 n. 164/1 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Emendabilità della dichiarazione oggettivamente errata

L’emendabilità della dichiarazione dei redditi del contribuente non può ritenersi sottoposta al limite temporale di cui all’art. 37, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 633/72. Tale limite riguarda, invero, la rimozione di omissioni o la eliminazione di errori suscettibili di comportare un pregiudizio per l’Erario, ma non la rettifica di dichiarazioni oggettivamente errate e quindi idonee a pregiudicare il dichiarante. Queste le conclusioni a cui è giunta la CTR toscana rifacendosi alla recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 20119/2018. La Suprema Corte in questa sentenza ha, infatti, enunciato il principio secondo cui “la dichiarazione del contribuente affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, è, in linea di principio, emendabile e ritrattabile quando dalla medesima possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico”. Nel caso di specie risulta dunque valida la dichiarazione integrativa con cui la società contribuente ha rettificato il proprio reddito utilizzando una agevolazione fiscale per la quale la stessa aveva atteso, in via prudenziale, i chiarimenti del Ministero.

Testo integrale della sentenza