Sentenza del 25/10/2019 n. 1242/1 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Effetti della costituzione tardiva dell’Ufficio nel giudizio tributario

E’ ammessa la tardiva costituzione dell’Ufficio resistente anche oltre i previsti 60 giorni, purchè sia rispettato il termine, di cui all’art.32 c.1 del D. Lgs. 546/92, previsto per il deposito documentale, di giorni 20 prima della data di trattazione. In base a tale principio della Suprema Corte (sentenza n. 11943/2016) la CTR ligure ha accolto l’appello del contribuente ritenendo non sufficiente il deposito delle memorie da parte del Comune, avvenuto solo cinque giorni prima dell’udienza. Concludono i giudici che, al di là dell’inammissibilità dei documenti depositati, a garanzia del diritto di difesa previsto dall’art 24 della Costituzione, è comunque consentito al Comune di svolgere “mere difese” in sede di discussione orale in pubblica udienza.

Testo integrale della sentenza