Sentenza del 09/07/2015 n. 806/1 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

È valido l’avviso di accertamento sottoscritto da funzionario dell’Agenzia delle Entrate incaricato delle funzioni dirigenziali senza concorso

La CTR ligure si è pronunciata su un ricorso in appello da parte di una ditta individuale che impugnava un avviso di accertamento ai fini irpef, irap, iva e relative sanzioni deducendo svariati vizi tra cui l'inesistenza o nullità dell'avviso in quanto sottoscritto da personale con incarico dirigenziale conseguito senza concorso.

Sul punto la CTR, confermando la decisione dei giudici di primo grado, rileva che il D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 42, comma 1) attribuisce la competenza  alla sottoscrizione degli atti di accertamento al capo dell'ufficio o ad altro impiegato della carriera direttiva dallo stesso delegato, "senza richiedere  che financo il capo dell'ufficio debba rivestire la qualifica dirigenziale".

Tale assunto sarebbe confortato dalla sentenza della Corte Cost. n. 37/2015 (punto 4.2 sesto capoverso) che contempla espressamente la possibilità per le Agenzie di ricorrere all'istituto della delega, anche a funzionari della carriera direttiva, per l'adozione di atti a competenza dirigenziale. Nella fattispecie il funzionario firmatario dell'atto in questione, funzionario di area III (a suo tempo definita "area direttiva") , era stato nominato  "Capo Area 2", figura che in base a ordine di servizio del Direttore della locale Agenzia era titolare di delega per la sottoscrizione degli avvisi di accertamento fino a 150.000,00 euro.

Secondo i giudici della CTR, dunque, l'attribuzione della qualifica dirigenziale avvenuta per esigenze interne alla stessa amministrazione, è una circostanza che attiene al solo rapporto di servizio con l'amministrazione preponente e non incide sulla validità esterna dell'atto impugnato.

Testo integrale della sentenza