Ordinanza del 25/09/2017 n. 22249/6 - Corte di cassazione

E’ valida la perizia per la rivalutazione delle aree edificabili anche se successiva alla compravendita

Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, la perizia di stima può essere redatta anche successivamente all’atto di compravendita. La Suprema Corte, affermando l’irrilevanza sul tema di quanto previsto da atti non normativi, come le circolari amministrative, conferma il proprio orientamento già espresso con le sentenze n. 11062/2013 e n. 30729/2011. Nel caso in esame l’Agenzia delle Entrate aveva infatti recuperato a tassazione una plusvalenza a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni edificabili poiché basata su una perizia di stima successiva all’atto di cessione.

Testo integrale dell'ordinanza