Sentenza del 20/06/2017 n. 332/1 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

E’ soggetta a IVA la prestazione di servizi concernente l’organizzazione di viaggi all’estero per fini di studio

L’attività di intermediazione finalizzata all’organizzazione di viaggi studio all’estero, realizzata da una società di formazione che si occupa di effettuare corsi e didattica in Italia, non può essere esente da IVA. La CTR di Campobasso ha così ribaltato la sentenza di primo grado ritenendo non meritevole di accoglimento la tesi dell’appellata secondo la quale l’attività imprenditoriale svolta è di sola didattica mentre le attività collaterali di viaggio e soggiorno sono meramente accessorie. Sul punto i giudici molisani citano la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, causa C-200/04, secondo la quale “è soggetta a IVA ai sensi dell’art. 26, comma terzo, VI Direttiva CE, la prestazione di servizi concernente l’organizzazione di viaggi all’estero per fini di studio unitamente alla fornitura del trasporto a mezzo terzi, anche quando sia pagato per l’intero pacchetto un prezzo forfettario”.

Testo integrale della sentenza