Ordinanza del 27/11/2019 n. 30941/5 - Corte di cassazione

E’ salvo il principio del doppio binario che stabilisce la completa autonomia dei due processi: penale e tributario

Con l’ordinanza in questione, la Cassazione ribadisce che nel processo tributario la sentenza penale di assoluzione del contribuente passata in giudicato non produce effetti sui fatti alla base dell’accertamento fiscale, secondo quanto disposto dall’art. 654 C.p.p..
Nel caso di specie la Suprema Corte ha, dunque, accolto il ricorso dell’Agenzia dell’Entrate contro la sentenza con la quale il giudice di merito aveva fondato la propria decisione unicamente sulla base dell’assoluzione del contribuente in sede penale
Nell’ordinanza in esame i giudici di legittimità affermano che nell’ipotesi di assoluzione in sede penale anche con formula piena: "In materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale
irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova
posti dall'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 546 del 1992, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Ne consegue che l'imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l'atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16262 del 28/06/2017)”.

Testo integrale dell'ordinanza