Sentenza del 27/04/2015 n. 925/6 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

È legittima la sentenza la cui motivazione riproduce il contenuto di un atto di parte.

La sentenza riguarda un contenzioso tra l'Agenzia delle Entrate e un ente ospedaliero su un caso di deducibilità dei contributi regionali per lo svolgimento di servizi di assistenza sanitaria. I primi giudici, nell'accogliere il ricorso del contribuente, si sono serviti in gran parte di quanto contenuto nello scritto difensivo del contribuente, configurando secondo l'Ufficio un difetto di motivazione per "l'appiattimento del giudice sulle argomentazioni difensive di parte". I giudici di appello respingono tale assunto facendo proprio un recente pronunciamento della Corte di Cassazione secondo cui nel processo civile e in quello tributario non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte, sempre che in tal modo risultino attribuibili al giudicante e esposte in modo chiaro ed esaustivo le ragioni su cui la decisione si fonda.

Testo integrale della sentenza