Sentenza del 15/05/2018 n. 927/4 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

E’ legittima l’iscrizione ipotecaria fondata su crediti di diversa origine

L’ iscrizione ipotecaria eseguita in forza di più cartelle esattoriali formate sulla base di crediti di differente origine non può essere dichiarata illegittima quando, scorporati i crediti non rientranti nella competenza del giudice tributario, risulta fondata su un credito inferiore alla soglia di Euro 20.000,00. I giudici della CTR toscana hanno ribaltato l’esito del giudizio di primo grado affermando che l’equiparazione fra crediti per i quali non vi è giurisdizione della Commissione Tributaria e crediti inesistenti (sui quali non si può fondare una iscrizione ipotecaria) non può condurre all’accoglimento tout court del ricorso del contribuente, ma solo ad una decisione limitata alla parte dei crediti sui quali è pacifica la giurisdizione del giudice tributario. Nel caso di specie, la CTP aveva, invece, scorporato dal credito complessivo sia i crediti verso la Cassa Nazionale Forense che quelli per violazione del Codice della Strada, sui quali aveva giurisdizione l’A.G.O., giungendo alla conclusione che non vi erano i presupposti per procedere all’iscrizione ipotecaria ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 602/73.

Testo integrale della sentenza