Sentenza del 24/08/2015 n. 3575/29 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

È inesistente e non sanabile la notifica di un atto tributario eseguita da una agenzia privata di spedizioni.

La CTR di Palermo osserva che la notifica di atti tributari deve obbedire a rigorose regole formali che, se disattese, comportano l'inesistenza della stessa. L'Amministrazione, infatti, quando procede alla notifica di un atto, a mezzo del servizio postale, è tenuta ad osservare le norme sulla notificazione degli atti giudiziari di cui alla L. 890/1982. Dall'esame di detta norma risulta evidente che le operazioni di notifica non possono essere affidate al servizio postale privato, ma esclusivamente al servizio postale fornito dall'Ente Poste su territorio nazionale, come confermato dalla recente sentenza n° 2922/15 della Corte di Cassazione. La conseguenza è che la notifica effettuata da un'agenzia privata di recapito, non essendo conforme al dettato dell'art. 140 del c.p.c., non si perfeziona e pertanto risulta viziata in maniera non sanabile.
Per quanto sopra esposto, la Commissione ha accolto l'appello del contribuente e, per l'effetto, annullato la cartella esattoriale impugnata.

Testo integrale della sentenza