Sentenza del 03/11/2016 n. 9516/01 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

E’ inammissibile l’appello proposto dal difensore dopo il decesso del ricorrente

Il difensore della parte costituita che sia deceduta dopo la sentenza di primo grado, pur se munito di procura rilasciatagli anche per il secondo grado, non è legittimato a proporre appello in quanto, ai sensi dell'art. 1722 n° 4 c.c., la morte del mandante estingue il mandato. Lo dicono i giudici della CTR di Napoli i quali, nel dichiarare inammissibile l'appello proposto, si rifanno alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con sentenza n° 18485/2010, aveva espresso il principio secondo cui il procuratore ha la facoltà di continuare a rappresentare la parte che gli abbia conferito il mandato, ancorché defunta dopo la costituzione in giudizio, soltanto all'interno della fase processuale in cui l'evento si è verificato.

Testo integrale della sentenza