Sentenza del 05/07/2018 n. 354/7 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Dubbi di costituzionalità sull’addizionale straordinaria IRES per le sole imprese creditizie, finanziarie e assicurative

Dubbi di costituzionalità sull’addizionale straordinaria IRES per le sole imprese creditizie, finanziarie e assicurative
Giunge al vaglio della Consulta la norma del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 introduttiva di una addizionale straordinaria IRES dell’8,5% a carico delle imprese creditizie, finanziarie e assicurative. Il gettito derivante da tale misura fiscale è stato destinato, secondo quanto stabilito nell’art. 2, comma 2 del predetto decreto, al finanziamento dell’abolizione della seconda rata IMU sulla prima casa per tutti i proprietari senza distinzioni di reddito. La CTR piemontese ha ritenuto sussistenti i motivi per esaminare la legittimità costituzionale della norma sia rispetto agli artt. 3 e 53 della Costituzione che rispetto al disposto dell’art. 77. Sotto il primo profilo, concernente i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, argomentano i giudici che “le imprese bancarie non sono necessariamente soggetti economicamente più forti rispetto alle altre imprese, e l’abolizione dell’IMU sulla prima casa, per tutti i proprietari, non pare idonea a realizzare una finalità redistributiva della ricchezza”. Sotto il secondo profilo, relativo ai presupposti per la decretazione d’urgenza, gli stessi giudici ritengono che l’attuazione del programma politico del Governo non costituisca una situazione straordinaria in grado di legittimare il ricorso al decreto-legge.

Testo integrale della sentenza