Sentenza del 12/12/2018 n. 1176/5 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Doppie imposizioni: non è possibile avvalersi contemporaneamente della Convenzione Italia-Svizzera e della Direttiva madre-figlia

Le Convenzioni bilaterali tra stati volte a evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio non possono applicarsi in caso di adesione al regime della direttiva “Madre-Figlia”.
In tema di redditi transfrontalieri, infatti, sia le Convenzioni che la direttiva mirano ad evitare la doppia imposizione, per cui, in caso di applicazione contemporanea di entrambe, come invocato dall’appellante, si giungerebbe alla illogica conclusione di determinare l'assoluta e completa sottrazione dei redditi in questione da qualsiasi imposizione tributaria.  Nel caso in esame la CTR abruzzese ha respinto l’appello della società che aveva, conformemente a quanto previsto dalla Direttiva,  detassato nel Paese di destinazione il reddito derivante dagli utili distribuiti dalle controllate residenti in Italia e successivamente richiesto il credito d’imposta previsto dall’applicazione della Convenzione Italia-Svizzera.

Testo integrale della sentenza