Sentenza del 15/03/2018 n. 257/6 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Doppia imposizione e verifica dell’effettivo pagamento dell’imposta sui dividendi trasferiti all’estero

Nell’ambito delle convenzioni bilaterali volte a evitare la doppia imposizione dei dividendi non è sufficiente la mera presentazione di documentazione in cui si afferma che la società sia astrattamente soggetta a tassazione nello stato estero. Secondo i giudici della CTR abruzzese è, infatti, necessaria la prova dell’effettivo pagamento dell’imposta, come anche affermato nella sentenza di rinvio della Suprema Corte. Nelle proprie considerazioni quest’ultima, posta dinanzi al rischio “treaty shopping” sollevato dall’amministrazione finanziaria, aveva sottolineato come il beneficiario effettivo non poteva essere semplicemente il soggetto che riceve i dividendi essendo invece necessaria anche la effettiva disponibilità giuridica ed economica degli stessi.

Testo integrale della sentenza