Sentenza del 09/05/2016 n. 826/31 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Distinzione tra collezionista e mercante d’arte ai fini fiscali.

La CTR di Firenze ha confermato le conclusioni dei giudici di prime cure, favorevoli al contribuente, riguardo ad un reclamo avverso un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate che aveva ritenuto sussistesse in capo al ricorrente l'esercizio di fatto di una attività d'impresa. Nel merito l'oggetto della causa riguarda il particolare settore del "mondo degli scambi" di quadri, opere d'arte, oggetti d'antiquariato e tanti altri beni, definito anche "regno del baratto".

Ai fini fiscali, secondo i giudici, è necessario operare la fondamentale distinzione tra il collezionista e il mercante d'arte, che si basa sulla presenza o meno delle finalità commerciali e speculative tipiche del solo mercante d'arte. Il collezionista, dunque, rimane tale fino a quando non assume le caratteristiche dell'imprenditore abituale, fattispecie che i giudici non ritengono realizzata nel caso di specie, essendo limitata l'attività del ricorrente ad un numero esiguo di operazioni.

Testo integrale della sentenza