Sentenza del 08/02/2019 n. 597/2 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Disconoscimento delle agevolazioni fiscali alle cooperative

In tema di agevolazioni fiscali per le cooperative è sempre salva la facoltà dell’amministrazione di disconoscere i privilegi accordati per ogni singolo periodo di imposta. In base a tale principio, elaborato dalla giurisprudenza di Cassazione attraverso varie pronunce (1797/2005, 13280/2005, 10544/2006, 3653/2015), la CTR del Lazio ha ribadito quanto affermato dal giudice di primo grado e negato la tesi dell’appellante secondo la quale la qualifica di società cooperativa non può essere disconosciuta dall’Ufficio ma soltanto dall’organo vigilante (Ministero dello Sviluppo Economico). I giudici romani hanno infatti spiegato come l’attività degli organi di vigilanza riguardi i soli requisiti soggettivi della società cooperativa, mentre l’ordinario potere di accertamento degli uffici finanziari ha per oggetto la natura e i modi di svolgimento dell’attività produttiva della società. Nel caso di specie l’Ufficio, in base a dati concreti, ha nei fatti dimostrato che la veste mutualistica della cooperativa fungeva da mera copertura ad una normale attività imprenditoriale.

Testo integrale della sentenza