Sentenza del 11/03/2020 n. 748/9 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Diritto di difesa e procedimento doganale

La CTR lombarda si pronuncia su un ricorso di riassunzione a seguito del rinvio espresso dalla Corte Cassazione su una controversia concernente il mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni tra la consegna del verbale di verifica e la notifica dell’avviso di accertamento (ex art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000). In primo luogo, i giudici di merito ripercorrono il complesso iter della controversia prendono atto del rinvio pregiudiziale promosso dalla Cassazione alla Corte di Giustizia in ordine al rispetto del principio del contraddittorio nel procedimento doganale. Sul punto il giudice di Lussemburgo afferma che: «il diritto alla difesa non costituisce una prerogativa assoluta» ma può soggiacere a restrizioni corrispondenti ad obiettivi di interesse generale quali il recupero tempestivo dell’entrata e l’efficacia dell’attività di controllo (sentenza del 20 dicembre 2017, causa C-276/16). In secondo luogo, la CTR Lombardia nell’esaminare nel merito la controversia conferma la legittimità dell’avviso di accertamento sottolineando come: 1) la motivazione “per relationem” degli atti d’imposizione (ex art. 7, comma 1°, L. n. 212/2000) non richiede che vengano allegati gli atti di cui il contribuente ha avuto integrale e legale conoscenza (Cass. sentenza n. 29968/2019); e 2) l’indicazione di un terzo (spedizioniere) nell’operazione doganale equivale all’assunzione di obbligazioni in solido con il debitore principale (società esportatrice) ai sensi dell’art. 213 del previgente Codice doganale comunitario.

Testo integrale della sentenza