Sentenza del 14/06/2017 n. 62/1 - Comm. Trib. di Secondo Grado di Bolzano

Diritto al rimborso IRAP per il piccolo imprenditore

L’applicazione dell’IRAP, anche con riferimento al piccolo imprenditore, è sempre legata alla presenza di una organizzazione capace di produrre un surplus di reddito rispetto a quello riferibile alla mera attività personale del titolare. La Commissione Tributaria di II grado di Bolzano, nel confermare l’esito della sentenza di primo grado, prende le mosse da alcune delle principali pronunce emesse sul tema dalla Suprema Corte (sent. n. 22019/2013; SS.UU. sent. n. 9451/2016; ord. n. 4490/2012). Nel caso di specie, dimostrata l’esclusione della ricorrenza di un’attività autonomamente organizzata,  i giudici trentini rigettano l’appello dell’Ufficio e confermano la sentenza impugnata.

Testo integrale della sentenza