Sentenza del 14/10/2019 n. 1088/4 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Diritti doganali sui veicoli extracomunitari

Ai fini dell’esenzione dal pagamento dei diritti doganali i veicoli, ad uso privato e occasionale, appartenenti a persona residente all’estero, possono circolare nel territorio dell’Unione Europa con targa e documenti extracomunitari, per un periodo non superiori a sei mesi, anche non continuativi, solo se sussistono alcuni requisiti. Tra questi ultimi è di primaria importanza la residenza fuori dal territorio doganale, riferita sia al proprietario sia al conducente, poiché in mancanza della contemporanea presenza di tali requisiti si concretizza l’integrazione della fattispecie del contrabbando per la quale l’articolo 301 del Testo Unico della Legislazione Doganale (TULD) prevede la confisca del veicolo. Nel caso in esame la CTR piemontese ha deciso di respingere l’appello del contribuente, un albanese residente in Italia, che aveva subito la confisca del veicolo (immatricolato in Albania) di cui era alla guida, in assenza del proprietario e di documentazione attestante la regolare importazione o ammissione temporanea nel territorio doganale nazionale.

Testo integrale della sentenza