Sentenza del 30/11/2020 n. 716/1 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Diniego di rimborso IRPEF e legittimazione passiva dell’ente impositore

L'istanza di rimborso di un tributo deve essere rivolta contro l'Ente impositore in quanto il sostituto d’imposta resta estraneo al rapporto obbligatorio controverso, che vede il contribuente nella veste di debitore e l'Ente impositore in quella di creditore. E’ quanto ha affermato la Commissione tributaria per la Liguria che ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e disatteso l’eccezione di difetto di legittimazione passiva con cui l’Ufficio chiedeva di essere estromesso dal giudizio, in quanto l’iniziativa del contribuente avrebbe dovuto essere rivolta esclusivamente contro il silenzio-rifiuto dell’INPS, in qualità di sostituto d’imposta.  Nel caso di specie il collegio ha confermato l’infondatezza dell’eccezione e ha affermato che, una volta formatosi il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso irpef avanzata dal contribuente e concernente l'assegno mensile vitalizio erogatogli quale vittima del dovere, l'impugnazione non poteva che essere rivolta contro l’amministrazione alla quale era stata presentata, vale a dire l’Agenzia delle Entrate. Il sostituto di imposta è infatti legittimato attivamente — e non passivamente — in via concorrente con il contribuente all'istanza di rimborso di tributi indebitamente versati, ex art. 38, D.p.r. 600/1973.

Testo integrale della sentenza