Sentenza del 05/10/2020 n. 433/6 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Diniego di autotutela

Il diniego di autotutela non costituisce un provvedimento autonomamente impugnabile. In ambito tributario, infatti, il potere di autotutela dell’Amministrazione è discrezionale e l’Ufficio impositore non è obbligato ad esercitarlo. Alla luce di tale principio enunciato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 181/2017, la Commissione Tributaria della Regione Abruzzo ha respinto l’appello del contribuente. Secondo l’interpretazione della Suprema Corte il diniego di autotutela non costituisce un provvedimento autonomamente impugnabile mentre è, al limite, sindacabile il solo rifiuto di provvedere in autotutela se sussistono "ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere" (Cassazione sentenza n. 24304 del 2019). Resta comunque escluso, in tal caso, il sindacato sulla "fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo” (Cassazione sentenza n. 21146/2018).

Testo integrale della sentenza