Sentenza del 12/11/2019 n. 1097/7 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Detrazione d’imposta per riqualificazione energetica degli immobili

Non è applicabile il “bonus fiscale” da parte del contribuente che ha già detratto la stessa somma come costo; in tal caso quest’ultima verrebbe utilizzata due volte, una come costo ed una ai fini del bonus fiscale. In tal caso, infatti, la stessa somma verrebbe utilizzata due volte, una come costo e una ai fini della detrazione fiscale. In materia di IRES, per il riconoscimento del beneficio della detrazione d’imposta per riqualificazione energetica degli immobili, si deve considerare la relativa previsione normativa. La legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e il D.M. 19 febbraio 2007 sono state concepite dal legislatore per favorire l’esecuzione dei lavori per il risparmio energetico da parte di tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che non avrebbero altrimenti potuto detrarre quel costo dal proprio imponibile fiscale. Nel caso di specie, quindi, una società immobiliare che abbia sostenuto spese per miglioramenti energetici su immobili strumentali e contabilizzato i relativi costi, non potrà al contempo beneficiare anche del “bonus fiscale”.

Testo integrale della sentenza