Sentenza del 09/10/2018 n. 607/3 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Determinazione dei presupposti di imposizione dell’imposta sugli intrattenimenti (ISI)

Ai fini dell’assoggettamento all’ISI di un’impresa va sempre preliminarmente accertato che la stessa svolga attività di intrattenimento e non di spettacolo. La CTR di Ancona cita sul punto la circolare ministeriale n. 165/E del 7/9/2000 che opera una netta distinzione tra le due tipologie di impresa. Secondo quest’ultima, infatti, l’intrattenimento comprende le attività a prevalente aspetto ludico e di divertimento con partecipazione attiva all’evento da parte dello spettatore, lo spettacolo, invece, è caratterizzato dalla partecipazione per lo più passiva dello spettatore dell’evento, che assume anche una connotazione culturale. Nel caso in esame, quindi, i giudici marchigiani hanno respinto l’appello della società poiché due sale su tre della stessa risultavano dedicate all’intrattenimento ed una sola all’attività di spettacolo esente da imposta.

Testo integrale della sentenza