Sentenza del 15/12/2021 n. 11103/16 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Delega di firma per gli atti tributari

La delega di firma non comporta alcuno spostamento della competenza dal delegante al delegato, ma consente a quest’ultimo di sottoscrivere l’atto per il delegante, a cui resta ascritta la paternità dell’atto sottoscritto. Nell’ordinamento tributario, infatti, la delega di firma trova fondamento normativo nell’articolo 42 del Dpr 600/1973, il quale prevede che “Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”. Alla luce di tali considerazioni la CTR siciliana ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate e ribaltato l’esito del giudizio di primo grado. Nel caso di specie l’atto dispositivo è completo di tutti gli elementi previsti dalla norma: la decorrenza della delega, la qualifica del soggetto delegato, il potere di firma per gli atti con relativo limite di recupero e i motivi alla base della delega (efficienza e speditezza dell’azione amministrativa).

Testo integrale della sentenza