Sentenza del 02/10/2017 n. 970/7 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Delega di firma: non basta la sola indicazione della qualifica professionale del delegato

Sono illegittime le deleghe impersonali, anche “ratione officii” prive di indicazione nominativa del soggetto delegato, e tale illegittimità rende nullo l’atto impositivo. Alla luce di tale consolidato principio della Corte di Cassazione (sentt. nn. 22803/2015, 25017/2015, 20628/2015), la CTR veneta ha accolto l’appello del contribuente che aveva eccepito la violazione dell’art. 42 del d.p.r. 1973 n. 600, per mancata sottoscrizione degli avvisi di accertamento, in quanto apposta da un soggetto non munito di delega valida. Secondo i principi espressi dalla Suprema Corte, infatti, la delega deve contenere le ragioni che ne hanno resa necessaria l’adozione, il termine di validità della stessa e il nominativo del soggetto specificamente delegato, non essendo sufficiente l’indicazione della sola qualifica professionale del destinatario della delega.

Testo integrale della sentenza