Sentenza del 07/05/2020 n. 333/04 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Delega di firma ex art. 42 del D.P.R. 600/73

La delega ex art. 42 del D.P.R. 600/73 ha natura di delega di firma e non di funzioni, poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna. Alla luce di tale recente principio enunciato dalla Cassazione con la sentenza n. 11013/2019, la CTR toscana ha rigettato l’appello del contribuente in merito ad alcuni avvisi di accertamento IRPEF precedentemente impugnati, tra l’altro, per genericità e mancanza della delega. Secondo l’insegnamento del giudice di legittimità, infatti, l’atto firmato dal delegato è “ imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta regola di firma può avvenire anche mediante gli ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa”. Nel caso di specie, infatti,  l’Amministrazione non solo aveva legittimamente adottato un atto contenente delega di firma funzionale all’espletamento dell’attività amministrativa in oggetto, ma erano anche certi sia il soggetto delegante che il delegato e quest’ultimo rivestiva la qualifica richiesta per l’esercizio dei poteri delegati.

Testo integrale della sentenza