Sentenza del 14/11/2019 n. 1567/3 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Definitività della sentenza impugnata a seguito di estinzione per inattività delle parti in grado di appello
Nell’ambito del contenzioso tributario vige la regola secondo cui l’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti ma non le sentenze di merito già pronunciate. In base a tale regola, spiegano i giudici, l’estinzione per inattività delle parti, intervenuta in appello, in un giudizio già definito in primo grado con decisione favorevole al contribuente di annullamento dell’atto impugnato, determina la cristallizzazione della situazione giuridica sostanziale come definita dalla sentenza di merito impugnata. Nel caso di specie, l’Ufficio, ritenendo che alla dichiarata estinzione del giudizio conseguisse la definitività degli avvisi di accertamento, aveva erroneamente proceduto all’iscrizione a ruolo delle imposte con relativi interessi ed alla consequenziale emissione della cartella di pagamento.
Testo integrale della sentenza