Sentenza del 29/04/2019 n. 336/2 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Deduzione dei costi derivanti da operazioni con imprese residenti nei paesi black list

I costi sostenuti per operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese  domiciliate in Stati aventi regimi fiscali privilegiati non sono ammessi in deduzione salvo che il  contribuente fornisca la prova di cui al comma 11 dell’art. 110 del TUIR. In base a tale norma la società contribuente deve dimostrare che le imprese estere svolgano prevalentemente un’attività commerciale effettiva tramite propria struttura organizzativa, oppure che le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico e abbiano concreta esecuzione. L’onere probatorio può, dunque, ritenersi assolto nel momento in cui venga fornita dimostrazione o dell’effettività dell’attività commerciale o dell’effettivo interesse economico. Nel caso di specie, argomentano i giudici, il contribuente ha fornito prove sufficienti per dimostrare l’effettività dell’attività commerciale svolta dalla società residente all’estero e per accedere, di conseguenza alla deduzione.

Testo integrale della sentenza