Sentenza del 24/05/2022 n. 633/3 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Deducibilità delle spese per assistenza ai disabili

Ai fini della integrale deducibilità delle spese sostenute per “l’assistenza specifica” fornita in favore dei portatori di handicap, il requisito della “specificità”, espressamente previsto dall’art. 10, comma 1, lett. b) del TUIR, va interpretato come riferito al carattere professionale della prestazione che, dunque, deve essere resa da personale qualificato. Sulla base di tale principio, la CTR piemontese ha accolto l’appello dell’Ufficio, riformando la sentenza di prime cure. Nel caso di specie, il collegio ha evidenziato la differenza tra la previsione, più favorevole per il contribuente, del citato art. 10 - che ammette la deducibilità integrale delle spese sostenute per l’assistenza professionale ai disabili, senza limiti di reddito - e quella dell’art. 15, comma 1, lett. i-septies) TUIR. Quest’ultima, applicabile alla controversia in esame, consente la detrazione, per un importo non superiore a 2.100 euro, degli oneri sostenuti per l’assistenza non qualificata (come quella prestata da colf e badanti), a condizione che il reddito complessivo non superi i 40.000 euro.

Testo integrale della sentenza