Sentenza del 16/12/2019 n. 1024/6 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Deducibilità delle quote di ammortamento da parte dell’utilizzatore

In tema di determinazione del reddito d’impresa, le quote di ammortamento delle aziende date in affitto o in usufrutto sono deducibili dal reddito dell’affittuario o usufruttuario e non da quello del concedente. Tali quote debbono essere dedotte dall'utilizzatore e non dal proprietario dei beni aziendali e sono commisurate al costo originario dei beni, risultante dalla contabilità del concedente. Le stesse sono deducibili fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato o, se il concedente non ha tenuto regolarmente il libro dei beni ammortizzabili (o altro libro o registro regolarmente tenuti), considerando già dedotto il 50% delle quote relative al periodo d'ammortamento già decorso. Nel caso in esame, alla luce di tali considerazioni espresse dalla Suprema Corte nella sentenza 6836/2019, la CTR in riassunzione ha annullato l’atto impositivo impugnato in relazione alla pretesa avanzata dall’Agenzia delle entrate con riferimento alle quote di ammortamento dei cespiti residuate una volta dedotto il 50% delle quote relative al periodo d’ammortamento già decorso.

Testo integrale della sentenza