Ordinanza del 01/12/2017 n. 28860/6 - Corte di cassazione

Decorre dalla data di stipula dell’atto il termine per la revoca delle agevolazioni “prima casa”

Il termine triennale per l’emissione dell’avviso di liquidazione relativo alla revoca delle agevolazioni “prima casa”, conseguente al mancato trasferimento entro 18 mesi dall’acquisto della residenza nel comune ove è ubicato l’immobile, scatta dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell’atto. La Suprema Corte, rifacendosi ad alcune proprie precedenti pronunce (ord. nn. 2527/2014, 9776/2009 e sent. SS. UU. n. 1196/2000) ha, dunque, cassato la sentenza della CTR lombarda. Quest’ultima, infatti, aveva ritenuto, in linea con quanto invocato dal contribuente, che il termine triennale entro cui l’amministrazione, a norma dell’art. 76, secondo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, può emettere il proprio avviso di liquidazione decorresse dalla data della registrazione dell’atto.

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