Sentenza del 27/04/2015 n. 171/8 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia-Giulia

Decadenza dal diritto al rimborso IRPEF in caso di contrasto della norma italiana con la norma comunitaria.

La CTR friulana, allineandosi a quanto già precedentemente affermato dalla Ctp di Udine, ha ribadito che il termine quadriennale di cui agli artt. 37 e 38 del DPR 602/1972 per la ripetizione dell'indebito versamento/ ritenuta non decorre dal giorno in cui la ritenuta è stata operata dal sostituto d'imposta ma dal momento il cui il contribuente ha potuto conoscere il contrasto della norma italiana con il diritto comunitario.

Nel caso di specie la sentenza, in tema di incentivi all'esodo, riguarda il caso di un contribuente che nel 2001 aveva percepito un'indennità supplementare come incentivo all'esodo, assoggettata a tassazione ordinaria dal momento che lo stesso non aveva i requisiti previsti per l'applicazione dell'aliquota agevolata (non aveva superato i 55 anni di età previsti per i lavoratori maschi, pur avendo però superato i 50 anni, soglia minima prevista ai fini dell'agevolazione tributaria per le donne lavoratrici).

Sul punto, il 21/07/2015 interveniva la Corte di Giustizia europea affermando l'illegittimità di questa discriminazione in violazione dei principi di parità di trattamento tra uomini e donne sanciti dalla Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 76/207/CEE del 9/2/1976. Il contribuente dunque presentava istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate, la quale respingeva la richiesta di rimborso motivandolo come presentato non tempestivamente, tenuto conto del superamento del termine di 48 mesi dalla data in cui le ritenute erano state effettuate.

Testo integrale della sentenza