Sentenza del 24/02/2020 n. 32/1 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia-Giulia

Dazi all’importazione e attività di accertamento

Nell’attività di contrasto e accertamento dell’evasione fiscale, l’amministrazione finanziaria può avvalersi di qualsiasi elemento di valore indiziario, anche unico o acquisito illegittimamente secondo il diritto processuale penale, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una specifica disposizione della legge tributaria o dal fatto di essere acquisiti in violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale, stante la netta differenziazione tra processo penale e tributario (Cass. sentenza n. 31243/2019). Tali posizioni hanno condotto la CTR del Friuli Venezia Giulia a respingere le doglianze espresse dell’appellante sulle sanzioni comminate in base alle dichiarazioni ritenute inutilizzabile e per l’inosservanza del limite temporale previsto dal regime doganale europeo concernente le imbarcazioni straniere. Nello specifico, la CTR ha riaffermato le posizioni assunte dai giudici di primo grado secondo cui in relazione alla questione della permanenza di una imbarcazione straniera oltre il termine massimo di 18 mesi previsto dall’art. 562 lett. e) del regolamento CEE 2454/93, ai fini dell’esonero dai dazi all’importazione e dal reato di cui all’art. 216, non rileva l’utilizzo quanto la semplice disponibilità del bene.

Testo integrale della sentenza