Sentenza del 01/02/2021 n. 14/2 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia-Giulia

Cumulabilità delle agevolazioni in materia ambientale

Dalla normativa in materia di detassazione dell'investimento ambientale (L. 388/2000) e tariffa incentivante prevista dal D.M. 19 febbraio 2007 (Conto Energia), emerge l’astratta volontà del legislatore di ammettere la cumulabilità di tali agevolazioni, ferma la legittimità del controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria sulle dichiarazioni ai fini tributari, qualora non coerenti con i limiti stabiliti dall’art. 9 comma 1 del citato decreto ministeriale. E’, invece, di competenza del Gestore dei Servizi energetici (GSE) la decisione in merito all'ammissione del contribuente a detta tariffa incentivante (Cass. trib. 29365/2020). La CTR friulana, dopo un excursus sulla complessa normativa in materia, ha respinto l’appello della società contribuente e confermato la pronuncia di primo grado. Nel caso di specie, il collegio ha riconosciuto le “obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni” derivante dalla pluralità e difficoltà di coordinamento tra le stesse (Cass. VI-V, Ord. n. 17195/2019) e ha concluso per una compensazione delle spese tra le parti.

Testo integrale della sentenza