Sentenza del 16/03/2018 n. 6488/5 - Corte di cassazione

Credito IVA in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale

Il contribuente può portare in detrazione l’eccedenza d’imposta sul valore aggiunto anche in assenza della dichiarazione annuale purchè rispetti i requisiti sostanziali per poter accedere alla fruizione della detrazione e si attenga al termine del secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. Alla luce di tale principio espresso dalle Sezioni Unite con la pronuncia n° 17757 dell’8 settembre 2016 la CTR lombarda ha accolto l’appello del contribuente rilevando che, nel caso di specie, le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate si erano incentrate sulla sola circostanza, di rilievo formale, dell’omessa presentazione della dichiarazione annuale. La Suprema Corte sottolinea, infine, la coerenza del principio su esposto con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea secondo la quale “il principio fondamentale di neutralità dell’IVA esige che la detrazione dell’imposta a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi” (CGUE, 11 dicembre 2014 Idexx Laboratories Italia; CGUE, 15 novembre 2017 Rochus Geissel; CGUE, 15 settembre 2016 Senatex).

Testo integrale della sentenza