Sentenza del 11/07/2019 n. 668/6 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Credito d’imposta nell’ambito della Convenzione Italia-Regno Unito

La CTR abruzzese si è pronunciata su un appello del Centro Operativo di Pescara in riassunzione del giudizio dopo la pronuncia della Corte di Cassazione, in merito ad un caso di presunta elusione fiscale operata da una importante banca d’affari inglese. La Suprema Corte, cassando il giudizio della CTR favorevole alla società inglese, ha enunciato il seguente principio: “ai sensi dell'art.10, § 5, della Convenzioni Italia-Regno Unito, una "persona" residente nel Regno Unito che riceve i dividendi da una società residente in Italia matura, in Italia, un credito di imposta se dimostra, su richiesta dell'autorità competente che la partecipazione per la quale erano stati pagati i dividendi era stata acquistata da tale persona, in buona fede, per ragioni commerciali oppure nell'ambito dell'ordinaria attività di fare o gestire investimenti e che tale acquisizione non costituiva il fine specifico o uno dei fini specifici del conseguimento del credito d'imposta”. In base a tale principio, dunque, la società, ai fini di accedere al credito di imposta sulle cedole riscosse, avrebbe dovuto provare di aver acquisito le partecipazioni azionarie nell’ambito della sua normale attività. Tali acquisizioni, secondo la citata Convenzione non dovevano avere quale “main object” il conseguimento del credito d’imposta. Nel caso di specie, invece, le società estere che non avrebbero potuto godere dei benefici della Convenzione, trasferivano alla banca d’affari inglese le azioni delle società italiane da loro partecipate e, una volta che quest’ultima incassava il dividendo, le cedeva nuovamente alle società estere che ne erano le effettive titolari.

Testo integrale della sentenza