Sentenza del 28/02/2023 n. 2786/4 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma

Costituzione in giudizio della parte resistente

Nel processo tributario la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi. Questo è quanto ribadito dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, che tuttavia, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale sul tema (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6734, del 02/04/2015 e Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2585, del 30/01/2019), ha respinto il ricorso del contribuente, in quanto al resistente deve essere riconosciuto il diritto di costituirsi in giudizio anche oltre il termine di 60 gg. per negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate, nonché produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Testo integrale della sentenza