Sentenza del 17/03/2021 n. 190/6 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni

In presenza di una convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni è irrilevante che nel Paese in cui è astrattamente dovuta l'imposta la stessa non sia assolta. L'attribuzione, in base alla Convenzione, del potere impositivo esclusivo allo Stato estero, in cui le prestazioni sono rese, rende illegittimo il recupero a tassazione operato dall'Agenzia delle Entrate. In base a tale ragionamento la CTR abruzzese ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate tra l'altro rifacendosi alla cospicua giurisprudenza di Cassazione sul tema. La Suprema Corte ha, infatti, affermato che la sufficienza del solo fattore in sè della esistenza del potere impositivo principale dell’altro Stato, deve ritenersi coerente con le finalità delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, le quali hanno la funzione di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali, onde evitare che i contribuenti subiscano un maggior carico fiscale sui redditi percepiti all'estero (Cass. 27600/2011 e 10706/2019). Nel caso di specie, alla luce della Convenzione bilaterale Italia-UAE i giudici abruzzesi hanno ritenuto illegittimo il diniego di rimborso delle somme illegittimamente sottoposte a tassazione in Italia, avendo il contribuente residenza all'estero e avendo prestato attività lavorativa nell'attuale paese di residenza.

Testo integrale della sentenza