Ordinanza del 10/06/2021 n. 16283/5 - Corte di cassazione

Contributo unificato tributario in caso di ricorsi cumulativi

In caso di ricorsi cumulativi tributari, il contributo unificato deve essere determinato sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato. In base a tale principio la Suprema Corte ha respinto il ricorso del contribuente già soccombente in entrambi i gradi di giudizio presso le competenti commissioni tributarie. I giudici hanno rilevato che, anche prima della precisazione introdotta dalla legge di stabilità 2014, il criterio relativo alla determinazione del contributo unificato in tema di ricorsi cumulativi (comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992) era chiaramente stato precisato da numerose circolari interpretative. Gli ermellini segnalano la direttiva del Dipartimento delle Finanze, Direzione della giustizia tributaria,  del 14.12.2012, n. 2, secondo la quale “Tenuto conto che la norma collega il valore della lite al singolo atto impugnato, in caso di un unico ricorso avverso più atti, si ritiene che il calcolo del contributo debba essere effettuato con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori". Nel caso di specie l'invocata novità introdotta dalla legge di stabilità 2014 non muta il quadro descritto poichè è intervenuta solo a chiarire che “in caso di impugnazione con unico ricorso di una pluralità di atti, il contributo unificato deve essere versato in unica soluzione e il relativo importo risulta dalla somma dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi”.

Testo integrale dell'ordinanza