Sentenza del 28/01/2020 n. 52/1 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Contributo Unificato tributario in caso di appello incidentale

In tema di Contributo Unificato Tributario (CUT) in caso di soccombenza parziale in primo grado, qualora la sentenza sia stata appellata con distinti ricorsi dal contribuente e dall'amministrazione, ciascuna parte è tenuta al pagamento del contributo in relazione al valore della controversia oggetto del proprio ricorso. Inoltre, spiegano i giudici abruzzesi, che in caso di annullamento parziale dell’atto impositivo presso la CTP, il contribuente appellante incidentale chiede l’annullamento dell’importo rimasto a suo carico con conseguente nuovo calcolo della somma dovuta a titolo di CUT. Oltre a tale conclusione la CTR, partendo dalla circolare n. 1 DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ripercorre in sentenza molta parte degli aspetti più controversi dell’applicazione del CUT a casi simili.

Testo integrale della sentenza