Sentenza del 23/04/2018 n. 3838/3 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Contributo unificato tributario: è inammissibile la prenotazione a debito per i comuni

I comuni non godono del beneficio dell’ammissione alla prenotazione a debito del contributo unificato tributario, così come previsto dall’art. 158 del D.P.R. n° 115/2002 (TUSG), non essendo rinvenibile nell’ordinamento  attuale un’espressa previsione di legge che ne legittimi l’estensione ai suddetti enti locali.
Spiega la CTR campana che la CTP di Napoli aveva erroneamente accolto il ricorso proposto da un Comune avverso un avviso di irrogazione della sanzione per omesso versamento dell’integrazione del contributo unificato tributario richiesto dall’Ufficio di Segreteria della competente Commissione Tributaria, ritenendo che il Comune, in quanto pubblica amministrazione in senso soggettivo ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n° 165/2001 poteva fruire dell’istituto della prenotazione a debito. I giudici napoletani, riformando la sentenza della CTP, hanno affermato che l’ambito di applicazione soggettivo dell’istituto della prenotazione a debito del contributo unificato è definito dal comma 1, lett. q) dell’art. 3 del D.P.R. n° 115/2002 (TUSG) e  che, inoltre, né nel TUSG né in altre disposizioni di legge è possibile rinvenire una norma ad hoc che legittimi i Comuni a fruire di detto istituto.

Testo integrale della sentenza