Sentenza del 29/03/2019 n. 67 - Corte Costituzionale

Contributo unificato tributario (CUT): è valida la notifica dell’invito al pagamento presso il domicilio eletto

La notifica dell’invito al pagamento del contributo unificato tributario al domicilio eletto, nel giudizio tributario presso il difensore, non costituisce lesione del diritto del contribuente alla conoscenza della procedura di riscossione del CUT. La Corte Costituzionale si è così espressa in merito alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 248, comma 2, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Messina, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione. La Consulta ha precisato che la notifica al domicilio eletto non viola il “fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell’atto e l’oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti” (sentenza n. 346 del 1998). Sul destinatario incombe, infatti, l’onere di diligenza e cooperazione che si concretizza nell’acquisizione di informazioni dal domiciliatario, sia in ordine al processo che alle incombenze ad esso connesse, quale l’obbligo di pagare il CUT. Affermano i giudici che rappresenta, in definitiva, un “inconveniente di mero fatto” l’omessa comunicazione da parte del domiciliatario dell’invito al pagamento del CUT al contribuente.

Testo integrale della sentenza